Art. 40 - Responsabile del Procedimento - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV

1. Con la delibera di cui al precedente art.38 è nominato, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto relativo a fornitura di beni o servizi, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.. Ove la delibera non disponga in proposito, il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale.

2.  Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previsti dall'art. 10 d.lgs. n. 163/2006, ivi compresi gli affidamenti in economia, e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, ove ciò non sia specificamente attribuito ad altri organi o soggetti.

3. In particolare egli:

a. formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di servizi e forniture;

b. cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

c. segnala eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi; d. fornisce alla Federazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza.