Art. 41 Amnistia e indulto

1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere, con motivato provvedimento, amnistia o indulto.

2. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.