Art. 41 Amnistia e indulto
1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere, con motivato provvedimento, amnistia o indulto.
2. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.