Art. 41 - Assunzione delle prove - FIPAV -

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

4. Le dichiarazioni rese dall'incolpato in sede di audizione avanti alla Procura Federale, sono acquisiti d'ufficio al procedimento con valore di prova.

5. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto, tra quelli indicati dal Consiglio Federale, il quale sia di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale e alle partialmeno dieci giorni prima dell'udienza.