Art. 41 Congedi
1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale e/o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato.
2. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi, dandone comunicazione per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.
3. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di giorni 180 o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di giorni 180 nella stessa stagione sportiva o che superi giorni 365 nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, concede il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto, ovvero, per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.
4. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni; in presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma.
5. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.
6. L'Organo Tecnico di appartenenza, considerata la durata del congedo, al suo termine, può verificare l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.