Art. 41 - Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale
1. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.