Art.41 – Presidente Federale - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. Il Presidente Federale dura in carica quattro anni e può essere rieletto nel rispetto dei limiti di cui al precedente art.21, comma 3.

2. Ha la rappresentanza legale della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico – sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, e sottopone al Consiglio Federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale ai sensi del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.

4. Previa formulazione dell'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.

5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'ordine del giorno.

6. Ha facoltà di concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 62 del presente Statuto.

7. In caso di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e ne riferisce immediatamente, per la ratifica, alla sua prima riunione utile nel corso della quale il Consiglio Federale deve anche accertare la sussistenza dei presupposti per l'assunzione dei provvedimenti.