Art. 42 Inquadramento
1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche:
a) arbitro effettivo;
b) arbitro effettivo Calcio a cinque;
c) arbitro effettivo beach soccer;
d) assistente arbitrale;
e) osservatore arbitrale.
Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche:
f) arbitro benemerito;
g) dirigente benemerito;
h) arbitro fuori ruolo.
2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.
3. Il trasferimento ad altra sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale in caso di trasferimento nell'ambito di giurisdizione territoriale di altra sezione della residenza o della dimora abituale o del domicilio del richiedente.
Può essere, altresì, richiesto il trasferimento ad altra sezione confinante con quella di appartenenza, anche in difetto dei requisiti di cui al capoverso precedente, ma, in tal caso, esso è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.
In caso di conflitto, ogni decisione spetta al Comitato Nazionale.
4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento.
Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS.
5. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il quarantacinquesimo anno di età, possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento
6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.