Art. 42 Revoca del tesseramento
1. II tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:
a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
b) per inidoneità fisica dei calciatori/calciatrici a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato;
c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.