Art. 42 Tutela sanitaria degli atleti professionisti
In applicazione del disposto di cui all'art. 4, del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, il Responsabile sanitario delle singole società deve inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria dell'atleta in originale ed aggiornata entro gli otto giorni precedenti alla Sezione Medica.