Art.42 – Vice Presidenti Federali - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. I Vice Presidenti Federali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, nei limiti stabiliti dal precedente art.21, comma 3
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri vengono commessi con priorità al Vice Presidente con maggiore anzianità di carica; in caso di ulteriore parità, a quello di maggiore età.