Art.43 – Tesseramento come “atleti italiani” di cittadini stranieri alla FIPAV

1. Può essere tesserato come "atleta italiano" il cittadino straniero che non sia mai stato tesserato con una federazione straniera, a condizione che sia in possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi delle norme vigenti, con esclusione del permesso di soggiorno turistico.

2. Gli atleti di cui al comma precedente devono presentare la domanda di tesseramento all'Ufficio Tesseramento FIPAV, che la valuta attraverso la procedura di omologa. Si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli da 18 a 39.

3. L'omologa del tesseramento sarà concessa previa presentazione della seguente documentazione, oltre a quella prevista negli articoli 21 e 24:

a) per gli atleti residenti in Italia da data antecedente il compimento del quattordicesimo anno di età, il certificato di iscrizione alla scuola e una autocertificazione rilasciata da chi esercita la potestà genitoriale attestante la decorrenza e il motivo della residenza in Italia;

b) per gli atleti residenti in Italia da data successiva al compimento del quattordicesimo anno di età, la copia del permesso di soggiorno e una autocertificazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'associato vincolante nonché da chi esercita la potestà genitoriale se l'atleta è minorenne, attestante di non essere mai stato tesserato con una federazione.

4. Gli atleti tesserati ai sensi dei commi che precedono possono essere utilizzati in qualsiasi campionato FIPAV senza limitazioni di numero.

5. Qualora perda la residenza in Italia o interrompa l'attività con l'associato vincolante a favore di sodalizio straniero senza l'autorizzazione dello stesso associato e della FIPAV, l'atleta tesserato a norma del presente articolo sarà ricondotto allo status di atleta straniero.

6. Agli atleti tesserati a norma del presente articolo si applicano tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli dal 18 al 39.