Art. 43 Arbitri Effettivi

1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno alla data di effettuazione degli esami (nel caso di minori di anni diciotto necessita la dichiarazione di assenso dei genitori esercenti la potestà);

b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente; c) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera e disciplinari, complessivamente, più gravi della sospensione per oltre un anno;

d) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti, di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

e) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA.

2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.

3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti ed orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare.

4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica.

5. Le Commissioni d'esame sono composte:
a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o di chi fa le veci;

b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri o dal Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento.

Gli arbitri effettivi dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali, con esclusione degli avvicendati dalla CAI, non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.