Art.43 – Collegio dei Revisori dei Conti: composizione - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei DottoriCommercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs.27 gennaio 1992 n.88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n.474 e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FIPAV.

2. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nel caso di cessazione dalla carica, il Presidente è sostituito da primo dei non eletti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un quadriennio olimpico.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere formalmente invitati ad assistere alle riunioni degli Organi deliberanti centrali della FIPAV. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti.