Art. 43 - Commissione Giudicatrice - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV

1. La valutazione delle offerte, nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dal Consiglio Federale. La commissione, composta da un numero minimo di tre membri, è presieduta dal Segretario Generale e dura incarica per l'intero quadriennio, salvo revoca motivata.

2. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata alla una commissione giudicatrice che, nel caso di procedure di valore superiore alla soglia comunitaria e regolate quindi dal Codice degli Appalti, viene costituita ad hoc ai sensi dell'art.84 del Codice, mentre, in caso di procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria, ovvero in caso di procedure in economia o cottimo fiduciario, viene composta nominando, in aggiunta ai membri che costituiscono la commissione di cui al punto 1, almeno altri due membri dotati di idonea competenza tecnica Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la costituzione o l'integrazione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.