Art. 43 Tutela medico-sportiva
1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.