Art.44 – Omologa delle gare e dei campionati - FIPAV -

1. I risultati di ogni incontro diventano ufficiali solo dopo essere stati omologati dal competente Giudice Sportivo.

2. I risultati omologati non possono essere in alcun modo contestati o modificati salvo che non sia stata pronunciata la revoca dell'omologazione del tesseramento a mente del Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero la irrogazione delle sanzioni disciplinari della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione e sempre che non sia intervenuta la proclamazione ufficiale del risultato finale di un campionato.

3. Se tale proclamazione è intervenuta il Consiglio Federale determinerà le modalità di esecuzione delle suddette decisioni.

4. Dopo ogni giornata di gare l'organo omologante competente pubblica, nei modi previsti dall'articolo 26, del Regolamento Giurisdizionale, la classifica ufficiale provvisoria del campionato redatta alla stregua dei soli risultati regolarmente omologati.

5. Nessuna impugnazione può essere proposta contro la classifica provvisoria.

6. Alla fine del campionato il Giudice Sportivo competente omologa, con le stesse modalità e la stessa pubblicità previste per le giornate di gara, la classifica ufficiale finale del campionato. L'omologazione dovrà essere altresì effettuata al termine di ogni fase dei campionati, se la classifica relativa influisce sui diritti sportivi delle squadre partecipanti quali: la partecipazione ad ulteriori fasi, gli spareggi, particolari riconoscimenti o vantaggi e simili.

7. Contro l'omologazione di dette classifiche è ammissibile l'impugnazione nei modi e termini previsti dal Regolamento Giurisdizionale.