Art. 44 Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche
1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.
2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..
Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.
In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.
Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.
Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.
3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli accordi collettivi e dai contratti-tipo.
4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e del decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995.
La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello allegato al predetto D.M., viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Calcio Femminile.
Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo di cui all'art. 4 della legge 23.3.1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.
Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.
5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.
Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.
Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.
Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.
Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.
6. Il tesserato /la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.
7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.
8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.