Art. 44 - Affidamenti di Lavori, Forniture e Servizi “in Economia” - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta.

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Federazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

4. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

5. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: 

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgvo n. 163/2006;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c)interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d)lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e)lavori necessari per la compilazione di progetti;

f)completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori.

6. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

7. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Per lavori di importo superiore a 200.000 euro si applicano le disposizioni del D.Lgvo n. 163/2006.

8. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori 211.000 euro. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del D.Lgvo n. 163/2006.

9. La Federazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, ha espressamente individuato le seguenti specifiche classi di attività, comprendenti alcune specifiche tipologie di forniture e/o servizi il cui approvvigionamento è strettamente correlato all'attività svolta dai propri uffici:

a) acquisto abbigliamento sportivo e materiale tecnico;

b) acquisto materiale di allestimento (back drop, roll up, striscioni..);

c) realizzazione e duplicazione dvd;

d) beni per la manutenzione e la gestione degli immobili rientranti nella disponibilità della Federazione;

e) acquisto di carta e cancelleria e stampati;

f) inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;

g) trasporti, spedizioni, noleggio, imballaggi, magazzinaggi e facchinaggi;

h) acquisto, rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;

i) acquisto, noleggio, manutenzione di apparecchiature informatiche degli accessori e delle parti di ricambio relativi, delle relative licenze nonché assistenza e manutenzione dell'hardware e del software;

j) espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;

k) materiale di rappresentanza;

l) pulizia e disinfestazione dei locali, delle aree e degli immobili della Federazione.

m) fornitura e distribuzione di titoli di viaggio;

n) acquisti di impianti e attività necessarie per le riparazioni e per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti;

o) acquisti e attività necessari per le riparazioni e per la manutenzione ordinaria dei macchinari e di veicoli per i servizi di trasporto;

p) acquisto di materie prime, materiale, ricambi, attrezzi e utensili, indumenti, combustibili e lubrificanti;

q) acquisto, manutenzione, riparazione di mobili e arredi;

r) acquisto, noleggio, manutenzione e modifica di apparecchi televisivi, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione;

s) asportazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

t) consulenze e perizie tecniche per particolari ed urgenti esigenze relative a strutture ed impianti.

u) acquisto e manutenzione di impianti relativi alle strutture sportive;

v) acquisti e attività necessari per l'adeguamento dei beni e degli impianti alle prescrizioni e alle norme in materia di antincendio, di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, di antinquinamento e di tutela ambientale in genere.

10. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b)necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. La Federazione, con delibera del Consiglio Federale ed in relazione ad eventuali nuove necessità in stretta relazione con l'attività sportiva svolta, potrà individuare, con proprio provvedimento, eventuali ulteriori specifiche categorie di beni e servizi acquisibili in economia, strettamente connessi alle proprie attività istituzionali.

12. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 6, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a trentamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

13. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

14) Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.