Art. 44 Arbitro Effettivo di Calcio a cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5.

2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.

Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.
In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dismessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati al primo anno, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale. A richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.