Art. 44 - Azione del procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.