Art. 45 Assicurazione contro i rischi
1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato/a, per un massimale comune a tutti i calciatori/calciatrici della categoria.
2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.
3. Le Leghe e, per la Divisione Calcio Femminile, la FIGC definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe ed eventuali ulteriori disposizioni federali possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.