Art. 45 - Composizione dell’Ufficio del Procuratore Federale - FIPAV -
1. Presso la FIPAV è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio dellaProcura Antidoping.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore aggiunto e di 8 Sostituti procuratori.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Procuratore aggiunto è nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
6. Il Procuratore Federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore Federale in caso d'impedimento.