Art.46 – Tesseramento “atleti stranieri”: omologazione alla FIPAV
1. La competenza all'omologazione del tesseramento appartiene all'Ufficio Tesseramento FIPAV che vi provvede dopo l'avvenuta registrazione del trasferimento internazionale da parte della FIVB.
2. Si applicano in particolare le disposizioni contenute nei precedenti articoli dal 18 al 39, salvo che per quanto riguarda gli effetti del tesseramento che, per l'atleta straniero, decorrono dalla data del provvedimento di omologazione di cui al precedente comma.