Art. 46 Assistenti Arbitrali

1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.

2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali.

In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano compiuto almeno venti anni e abbiano anzianità non inferiore tre stagioni sportive, gli Assistenti Arbitrali e gli Arbitri Effettivi dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali.

3. Gli assistenti arbitrali dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa, nel rispetto dei limiti di età previsti dalle Norme di Funzionamento, agli arbitri effettivi già dismessi dagli OOTTNN ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP.

4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.