Art. 46 Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli organi del sistema della giustizia sportiva.

2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

3. La Commissione:

a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia sportiva;

b) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli organi del sistema di giustizia sportiva;

c) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli organi del sistema di giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni e di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli organi di giustizia sportiva;

d) valuta la sussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità quanto alle nomine di cariche federali, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.