Art. 46 Tutela previdenziale

1. Le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscrivere all'lNPS, secondo le competenze rispettive, ai fini della maternità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori/calciatrici "professionisti" e gli allenatori, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.

2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori/calciatrici e gli allenatori tesserati per le medesime.

3. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.