Art.47 – Tesseramento “atleti stranieri”: durata ed effetti alla FIPAV
1. Il vincolo dell'atleta straniero con l'associato ha termine alla data di scadenza del certificato di trasferimento internazionale della Federazione di provenienza, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51.
2. A prescindere dalla durata del certificato di trasferimento di cui al comma 1, l'atleta straniero che intende ritesserarsi per lo stesso associato deve rinnovare in modo espresso il tesseramento alla FIPAV assolvendo a quanto previsto nell'articolo 45 comma 5 lettere b) e c) nonché comma 6.
3. Limitatamente alle atlete straniere di Serie A femminile, la concessione di un nuovo certificato di trasferimento internazionale, dopo la scadenza di quello precedente, a favore di un diverso associato da parte della Federazione di provenienza, determina automaticamente il riconoscimento a favore dell'associato con cui l'atleta era vincolata prima della scadenza del diritto ad un indennizzo nella misura:
a) dell'intero riscatto con le decurtazioni previste (come per gli atleti italiani) a mente dell'articolo 37, se il tesseramento è richiesto entro le prime due stagioni sportive successive a quelle di ultimo tesseramento con un associato italiano;
b) nella misura dell'intero riscatto, con le decurtazioni previste, ridotto ulteriormente del 50% se il tesseramento è richiesto per la terza stagione successiva;
c) nessun indennizzo è dovuto se il tesseramento dovesse essere richiesto trascorse 3 stagioni sportive libere tra quella di precedente tesseramento e quella in cui si richiede il nuovo tesseramento. A seguito del pagamento dell'indennizzo l'associato rilascia all'atleta una lettera liberatoria che attesti che non sussistono condizioni ostative al nuovo tesseramento.
4. In caso di mancato accordo sull'entità dell'indennizzo, l'atleta potrà richiederne la determinazione coattiva con le procedure di cui all'articolo 36.