Art. 47- Articolazioni territoriali - FIPAV -

1. È in facoltà del Consiglio Federale articolare l'ufficio del Procuratore Federale in sezioni territoriali, stabilendone le sedi e la competenza, accorpando eventualmente più regioni limitrofe e assegnando a ciascuna di esse uno o più Sostituti Procuratori.