Art.47 – Consulta Nazionale: convocazione e funzionamento - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. La Consulta Nazionale è Presieduta dal Presidente Federale e ad essa assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali e li trasmette al Consiglio Federale.
2. La Consulta Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, in occasione della predisposizione della previsione annuale programmatica, della predisposizione del bilancio nonché all'inizio e al termine di ogni stagione agonistica. Si riunisce altresì tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le decisioni della Consulta Nazionale sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.