Art. 47 Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.