Art. 47 La stagione sportiva
1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
2. L'attività deve essere sospesa nel periodo stabilito dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale. Con l'autorizzazione del Presidente Federale è ammessa deroga soltanto per l'attività che le società svolgono in campo internazionale e per quella ricreativa.