Art. 47 Osservatori arbitrali

1. Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 45° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi speciale di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l'attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali.

2. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, e assistenti arbitrali che abbiano compiuto i 30 anni e abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività, possono altresì presentare domanda motivata di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso. 

3. Gli arbitri effettivi di beach soccer, in possesso dei requisiti e con le modalità sopra indicate, possono presentare domanda di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali della stagione sportiva in cui sono stati avvicendati, previa domanda da presentarsi entro giorni 15 dalla data delle dismissioni dalla CAN BS.

4. Entro la stagione immediatamente successiva a quella indicata nel primo comma ed entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione indicata nel secondo comma, gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer e assistenti arbitrali devono sostenere un corso e superare una prova scritta ed orale di qualificazione, organizzati dal Comitato Regionale o Provinciale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.
Gli associati che non sostengano il corso e/o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

5. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo alla data di dismissione dall'OTN e dalla data del provvedimento presidenziale.

6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 41 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e della prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso e/o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, i componenti degli Organi Tecnici Nazionali, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale, i componenti degli Organi disciplinari, i componenti del SIN, i componenti della Commissione Esperti Legali che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. q), la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.

9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Lega Nazionale Dilettanti, sia per quanto attiene l'attività amatoriale e ricreativa, sia per quanto concerne le gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica sino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50esimo anno di età e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.

10. E' facoltà del Presidente Sezionale esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e che abbiano compiuto il 70° anno d'età.
11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.

12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dismessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.