Art. 47 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 53, in quanto compatibili.

3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 44, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.