Art. 48 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.