Art. 48 Arbitri Benemeriti
1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni stagione sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale;
b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive;
c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione;
d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso;
e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
e di almeno uno dei seguenti requisiti:
g) siano stati arbitro o assistente internazionale;
h) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A;
i) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale.
2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad f) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria.
3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad f) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.
4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica.
5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.
6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenza per gli associati:
a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno;
b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dalle Norme di Funzionamento.