Art. 48 Attività ufficiale ed attività non ufficiale
1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.
2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.
3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.