Art. 48 - Attribuzioni del Procuratore Federale - FIPAV -
1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
4. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
5. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.