Art. 48 Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.

2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.

3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all'organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.

4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.

5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.