Art. 49 - Azione del Procuratore Federale - FIPAV -
1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FIPAV, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art.52.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria nei due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di avvio del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
6. Le comunicazioni sono effettuate nei modi e termini di cui all'art. 12.