Art.49 – Organizzazione Periferica - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. L'organizzazione Periferica della FIPAV si articola in Comitati Regionali e in Comitati Territoriali.
2. Nelle circoscrizioni territoriali di Trento e Bolzano sono costituiti Organi Territoriali anche con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle regioni, alle strutture periferiche di livello regionale, denominati rispettivamente Comitato Regionale Trentino e Comitato Regionale Alto Adige.
3. In ogni Regione ove siano presenti almeno 10 associazioni e società affiliate con diritto di voto è istituito il Comitato Regionale. Nelle Regioni sono istituiti Comitati Territoriali, ciascuno dei quali non potrà avere meno di 30 affiliati con diritto di voto. I territori di competenza di questi ultimi sono specificati nell'allegato che è parte integrante del presente Statuto. Ai fini del computo delle società affiliate aventi diritto al voto necessario alla istituzione dei Comitati Regionali o Territoriali rilevano unicamente le società affiliate aventi diritto al voto che praticano l'attività sportiva di pallavolo o di beach volley.
3 bis. I territori di competenza dei Comitati territoriali di cui al comma precedente possono essere modificati anche con delibera del Consiglio Federale, assunta su proposta della Consulta Regionale e salvo approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
3 ter. Qualora il territorio del Comitato Regionale coincida con il territorio del Comitato Territoriale non si fa luogo alla costituzione del Comitato territoriale e il Comitato Regionale competente assume anche le funzioni del Comitato Territoriale.
4. Nelle Regioni nelle quali, non esistano o vengano a mancare i requisiti di cui ai commi precedenti, il Consiglio Federale nomina un delegato.
5. I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga. I Comitati Territoriali hanno sede nella città stabilita dal Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale competente.
6. Qualora,dopol'istituzionedelComitatoRegionaleoTerritoriale,vengameno il requisito numerico di cui al comma 3 del presente articolo, e lo stesso non sia ricostituito entro il termine della stagione sportiva successiva, il Consiglio Federale dichiara la decadenza dell'Organo periferico.