Art. 5 – Comunicazioni
Le Società che partecipano al campionato di Serie A sono obbligate a depositare presso la segreteria della Lega:
a) entro il 30 settembre di ogni anno, il "Modulo Allenatori" (all. 1), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dall'Allenatore, nel quale è indicata la durata dei rapporti contrattuali instaurati con gli Allenatori e l'accettazione, da parte di questi ultimi, del divieto del doppio incarico ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento. Per i contratti pluriennali sarà sufficiente il deposito del primo Modulo;
b) entro 30 giorni dal verificarsi di ogni evento, le variazioni contrattuali relative ai rapporti intrattenuti con gli "Allenatori" verificatesi nel corso della stagione sportiva:
(i) cessazione del rapporto;
(ii) risoluzione consensuale del contratto;
(iii) sottoscrizione di un nuovo contratto.