Art.5 – Designazione degli Ufficiali di Gara - FIPAV -

1. La designazione degli ufficiali di gara per i tornei e gare autorizzate di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettere a) e b) è demandata al Settore Nazionale Ufficiali di Gara; per quelli di cui alla lettera c) è demandata alle Commissioni Regionali Ufficiali di Gara; per quelli di cui alla lettera d) è demandata alle Commissioni Territoriali Ufficiali di Gara.