Art. 5 – Garanzie finanziarie alla Superlega 2023/2024

1. Nel presente Regolamento per garanzia finanziaria si intende esclusivamente garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata del tipo a prima richiesta rilasciata da parte di primario istituto di credito di diritto italiano iscritto all'A.B.I. che non abbia in corso, o non abbia avuto in passato, controversie con la Lega.

(i) Garanzia finanziaria art. 3 lett. i)

Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare presso la Lega un deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma portata in garanzia. Detto deposito potrà essere sostituito da regolare garanzia finanziaria entro e non oltre il 31/12/2023; la Lega è autorizzata ad operare su detto deposito con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia finanziaria. La garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant'altro dovuto a qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, etc.) alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro 7 giorni dalla relativa messa in mora;

b) fino all'ammontare massimo garantito a fronte dell'insuccesso della procedura esecutiva esperita a seguito di lodi arbitrali, emessi a norma dei vigenti regolamenti di Lega, per debiti nei confronti di altri sodalizi aventi titolo a partecipare ai Campionati di Serie A nella stagione 2023/2024 e antecedenti;

c) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega alle scadenze previste dal verbale di conciliazione per controversie tra Società aderenti alla Lega Pallavolo e tra queste e i tesserati appartenenti o appartenuti alla rosa della prima squadra, la stagione precedente e/o quella in corso;

d) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A derivanti da indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega, documentati dall'esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi 30 giorni dalla scadenza; 

e) nell'ammontare massimo garantito in caso di: (i) mancata partecipazione al Campionato successiva alla scadenza del termine per comunicare la rinuncia al Campionato o al provvedimento di ammissione al campionato; (ii) ritiro volontario; (iii) esclusione dalCampionato (successiva all'iscrizione) per provvedimento divenuto definitivo da parte degli organi di giustizia della FIPAV. In tale caso l'importo entrerà nella disponibilità della Lega;

f) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato adempimento di tutte le altre obbligazioni previste dal presente Regolamento e/o dagli altri Regolamenti di Lega.

In caso di concorso di più creditori che agiscano per l'escussione della garanzia finanziaria, la somma incamerata a tale titolo dalla Lega verrà ripartita: a) in primo luogo, in favore della Lega e della FIPAV, fino alla concorrenza dei crediti dalle stesse vantati; b) in secondo luogo, in favore delle società di serie A titolari dei crediti previsti dal presente articolo, fino alla concorrenza del loro ammontare;

Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della stagione 2023/2024, ai sensi del presente articolo, la Società avrà 15 giorni, decorrenti dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia, per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art 6 del presente Regolamento.

La garanzia, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile (Mod.8) fornito dalla segreteria della Lega, dovrà avere decorrenza dal 21/06/2023 e scadenza al 31/07/2024, essere a prima richiesta e garantire i debiti assunti dalla Società richiedente l'ammissione perquanto previsto dalla lettera a) alla lettera f) che precedono.

Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti assunti nei confronti degli stessi soggetti nel periodo 01/08/2022 – 21/06/2023
All'atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, la Lega restituirà tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti.

(ii) Garanzia finanziaria art. 3 lett. g)

Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata dalle sole società che abbiano dichiarato, nell'apposito modulo previsto dall'art. 3, lett. g), l'esistenza di debiti erariali già scaduti alla data del 31/12/2022 e/o di debiti erariali scaduti alle date previste nei precedenti Regolamenti di Ammissione al Campionato e già oggetto di precedenti rateizzazioni e, nel contempo, che non abbiano depositato la documentazione comprovante il pagamento integrale di tali debiti, ovvero l'esistenza di una rateizzazione di tali debiti (nonché il regolare e tempestivo pagamento delle relative rate scadute), ovvero l'apertura di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate (e/o con il suo Concessionario) per il disconoscimento del credito da quest'ultima eventualmente reclamato.

Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le suddette Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma portata in garanzia. La Lega è autorizzata ad operare su detto deposito, che potrà essere sostituito da regolare garanzia finanziaria entro il 31/12/2023, con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria indicata in epigrafe, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile (Mod.8 bis) fornito dalla segreteria della Lega, e che dovrà avere decorrenza dal 21/06/2023 al 31/07/2024, sarà escussa dalla Lega, in tutto o in parte, fino alla concorrenza del totale dei debiti sub art. 3, lett. G, nn. II. E III. Per i quali non sia stata tempestivamente fornita la documentazione indicata all'art. 4 bis, comma 4, del presente Regolamento.

Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale ai sensi del presente articolo, la Società avrà 30 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.