art. 5 Accesso alla giustizia sportiva

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.

3. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.