Art. 5 Commissione dell’Elenco Speciale

1. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 quinquies delle N.O.I.F., provvede alla tenuta dell'Elenco speciale e adotta i provvedimenti concernenti gli iscritti. La Commissione, con l'ausilio dell'Ufficio federale all'uopo preposto, provvede altresì, sussistendo i requisiti di cui all'art. 11, alla registrazione dei Collaboratori della Gestione Sportiva.

2. La Commissione, inoltre:
a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;

b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;

c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;

d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.

3. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.