Art. 5 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni.

3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

4. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 3, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.