Art. 5 - Commissione Federale di Garanzia - FIPAV -

1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la FIPAV e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di CommissioneFederale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art.3, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.