Art. 5 Contratto di mandato sportivo

1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullita', essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) le generalita' complete delle parti contraenti; 

b) l'oggetto del contratto;

c) la data di stipulazione del contratto;

d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche' le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;

e) la sottoscrizione delle parti del contratto.

2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto e' da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

3. Il contratto di mandato sportivo puo' essere stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti da lui assistiti.

4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.

5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.

6. E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilita' o conflitto d'interessi.

7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e' istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.