Art. 5 – Dovere di evitare incompatibilità
1. L'agente sportivo ha il dovere di evitare le incompatibilità e le situazioni di conflitto, previste nel Regolamento Federale Agenti Sportivi.
2. L'agente ha altresì il dovere di evitare qualunque attività che sia comunque incompatibile con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.