Art. 5 Elezione dei componenti del Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti ed uno delle Componenti tecniche.

2. Gli interessati presentano in Consiglio Federale, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la propria candidatura a componente del Comitato di Presidenza.

3. Vige il sistema della preferenza unica per singola area, ad eccezione del caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche. In tale ipotesi ed esclusivamente per detta area, possono esprimersi due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

4. Salvo quanto in appresso, è eletto per ciascuna area di rappresentanza, il candidato che, in tale ambito, consegue il maggior numero di voti. Nel caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche, sono eletti, per detta area, i due candidati che conseguono nell'ordine il maggior numero di voti.

In ipotesi di parità di voti fra candidati appartenenti alla stessa area, si procede ad una nuova votazione per tale area. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.